servitù volontaria e obligatio propter
rem
Cass. 14.08.1997, n. 7614
La
servitù prediale si distingue dalla obligatio propter rem sotto il
profilo della destinazione della connessa utilitas (oggetto di
previsione legale o di accordo negoziale), in via diretta ed immediata, al
soddisfacimento di legittime esigenze del fondo dominante, a favore del quale
viene a costituirsi un diritto habendi, faciendi, prohibendi gravante
sul fondo servente nella forma del pati, vel non facere.
Non è,
pertanto, incompatibile con l'essenza di realità del diritto di servitù la
previsione di un obbligo, a carico del fondo servente, di non destinazione
delle costruzioni ivi erette od erigende ad uno o più usi determinati (nella
specie, capannoni adibiti ad uso industriale o commerciale).